Sentenza 120/2004 (ECLI:IT:COST:2004:120)
Massima numero 28431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE - CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 16/04/2004; Pubblicazione in G. U. 21/04/2004
Massime associate alla pronuncia:  28432  28433


Titolo
Parlamento - Prerogative - Insindacabilità di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni - Garanzia costituzionale - Attuazione legislativa - Norme procedurali relative a fasi processuali ulteriori rispetto al giudizio 'a quo' - Applicabilità - Difetto di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il rimettente, sollevando il dubbio di compatibilità della disciplina del comma 1 del predetto art. 3 con i parametri costituzionali evocati, afferma la rilevanza anche degli altri commi citati, che contengono norme procedurali, ma non fornisce motivazioni in ordine all’applicabilità in quella fase del giudizio delle suddette norme, che invece riguardano fasi processuali ulteriori.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 3  co. 3

legge  20/06/2003  n. 140  art. 3  co. 4

legge  20/06/2003  n. 140  art. 3  co. 5

legge  20/06/2003  n. 140  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte