Sentenza 120/2004 (ECLI:IT:COST:2004:120)
Massima numero 28432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE - CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 16/04/2004; Pubblicazione in G. U. 21/04/2004
Massime associate alla pronuncia:  28431  28433


Titolo
Prerogativa parlamentare dell’insindacabilità - Attuazione legislativa - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto del carattere “anticipato” della questione di costituzionalità, rispetto ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Reiezione.

Testo
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in base al preteso carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del citato art. 3 rispetto alla possibile instaurazione di un conflitto di attribuzione con la Camera competente, giacché in proposito va osservato che i giudici rimettenti erano chiamati, innanzi tutto, ad applicare nei rispettivi giudizi proprio quel comma della cui costituzionalità appunto dubitavano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte