Sentenza 120/2004 (ECLI:IT:COST:2004:120)
Massima numero 28432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE - CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
07/04/2004; Decisione del
07/04/2004
Deposito del 16/04/2004; Pubblicazione in G. U. 21/04/2004
Titolo
Prerogativa parlamentare dell’insindacabilità - Attuazione legislativa - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto del carattere “anticipato” della questione di costituzionalità, rispetto ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Reiezione.
Prerogativa parlamentare dell’insindacabilità - Attuazione legislativa - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto del carattere “anticipato” della questione di costituzionalità, rispetto ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Reiezione.
Testo
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in base al preteso carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del citato art. 3 rispetto alla possibile instaurazione di un conflitto di attribuzione con la Camera competente, giacché in proposito va osservato che i giudici rimettenti erano chiamati, innanzi tutto, ad applicare nei rispettivi giudizi proprio quel comma della cui costituzionalità appunto dubitavano.
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in base al preteso carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del citato art. 3 rispetto alla possibile instaurazione di un conflitto di attribuzione con la Camera competente, giacché in proposito va osservato che i giudici rimettenti erano chiamati, innanzi tutto, ad applicare nei rispettivi giudizi proprio quel comma della cui costituzionalità appunto dubitavano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte