Sentenza 120/2004 (ECLI:IT:COST:2004:120)
Massima numero 28433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE - CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
07/04/2004; Decisione del
07/04/2004
Deposito del 16/04/2004; Pubblicazione in G. U. 21/04/2004
Titolo
Parlamento - Prerogative - Insindacabilità di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari - Garanzia costituzionale - Attuazione legislativa - Prospettato ampliamento della nozione di insindacabilità, in forma non costituzionale e con violazione del principio di eguaglianza e dei diritti dei terzi offesi - Non fondatezza della questione.
Parlamento - Prerogative - Insindacabilità di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari - Garanzia costituzionale - Attuazione legislativa - Prospettato ampliamento della nozione di insindacabilità, in forma non costituzionale e con violazione del principio di eguaglianza e dei diritti dei terzi offesi - Non fondatezza della questione.
Testo
Con la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – il legislatore non ha affatto innovato alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la portata, ma si è invece limitato a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della sua immediata applicazione da parte del giudice, gli “atti di funzione” tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di “localizzazione”; ciò in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia, incentrata sul necessario riscontro di un "nesso funzionale" tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare svolta perché possa operare la predetta prerogativa parlamentare. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione.
– Sui principi che presiedono alla garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell’autorità giudiziaria, espressi dall'art. 68 Cost., v. la richiamata sentenza n. 379/1996.
– Sulle attività non tipizzate comunque “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui esse si esplichino mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, v. le citate sentenze n. 56/2000, n. 509/2002 e n. 219/2003.
– Sulla necessità di accertare in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l’atto come “espressione di attività parlamentare" v. le citate sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 379 e n. 219/2003.
Con la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – il legislatore non ha affatto innovato alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la portata, ma si è invece limitato a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della sua immediata applicazione da parte del giudice, gli “atti di funzione” tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di “localizzazione”; ciò in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia, incentrata sul necessario riscontro di un "nesso funzionale" tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare svolta perché possa operare la predetta prerogativa parlamentare. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione.
– Sui principi che presiedono alla garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell’autorità giudiziaria, espressi dall'art. 68 Cost., v. la richiamata sentenza n. 379/1996.
– Sulle attività non tipizzate comunque “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui esse si esplichino mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, v. le citate sentenze n. 56/2000, n. 509/2002 e n. 219/2003.
– Sulla necessità di accertare in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l’atto come “espressione di attività parlamentare" v. le citate sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 379 e n. 219/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte