Ordinanza 121/2004 (ECLI:IT:COST:2004:121)
Massima numero 28434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:  28435


Titolo
Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente 'more uxorio' dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata irragionevolezza per difforme trattamento rispetto al rapporto di coniugio - Questione analoga ad altra già esaminata - Intervento richiesto rientrante nella sfera discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui “non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxorio’, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente”, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.

- V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 307  co. 

codice penale    n.   art. 384  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte