Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Requisito della residenza quale criterio selettivo per l'accesso - Condizione - Ragionevole collegamento con la funzione del servizio richiesto - Impossibilità che l'esercizio del diritto di circolazione precluda l'accesso a prestazioni pubbliche - Residenza ultra-quinquennale - Rilevanza ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali, non già per l'esclusione dello stato di bisogno. (Classif. 022005).
È possibile - in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili - introdurre criteri selettivi per l'accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. (Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 141/2014; S. 222/2013; S. 133/2013 - mass. 37132).
Se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza. Con particolare riferimento al requisito della residenza di durata ultra-quinquennale, la prospettiva di stabilità non può assumere un'importanza tale da escludere il rilievo dello stato di bisogno, escludendo l'accesso a un servizio sociale, ma può semmai risultare più appropriato ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali. (Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 107/2018 - mass. 40774).