Ordinanza 122/2004 (ECLI:IT:COST:2004:122)
Massima numero 28439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione trentino-alto adige - Disciplina dell’imposta di soggiorno - Prospettato contrasto con norme costituzionali e statutarie - Carenza assoluta di requisiti essenziali dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita.

– In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 320 e n. 231/2003, n. 461/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  29/08/1976  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 129

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 72

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 473  art. 3