Ordinanza 124/2004 (ECLI:IT:COST:2004:124)
Massima numero 28437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Indirizzo giurisprudenziale di legittimità - Applicazione della sorveglianza speciale a persona detenuta per espiazione di pena definitiva di durata uguale o superiore a quella massima della misura richiesta - Ritenuta «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella insita nella pena, con disconoscimento dell’effetto rieducativo di quest’ultima - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui – alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – consente l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena e ciò anche quando, come nella ipotesi del giudizio ‘a quo’, si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto. Infatti, deve essere distinto il momento deliberativo dal momento esecutivo della misura in questione, poiché l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà avere inizio solo quando lo stato di detenzione sia venuto a cessare; fatta salva la possibilità di chiedere la revoca della misura stessa nel caso in cui l’obiettivo della rieducazione, che l’art. 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena, si sia in concreto realizzato. Né la ritenuta “afflizione aggiuntiva” può recare ‘vulnus’ al parametro costituzionale invocato, attesa la distinta funzione della misura di prevenzione non assimilabile a quella della pena, come, peraltro, la stessa Carta costituzionale, consentendo il sistema del “doppio binario” tra pene e misura di sicurezza, riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte