Ordinanza 126/2004 (ECLI:IT:COST:2004:126)
Massima numero 28438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Causa di divorzio - Poteri del giudice istruttore - Provvedimenti nell’interesse del coniuge e della prole - Ordine a terzo estraneo al processo, tenuto a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento - Mancata previsione - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio ‘a quo’.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/12/1970  n. 898  art. 4  co. 

legge  06/03/1987  n. 74  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte