Ordinanza 127/2004 (ECLI:IT:COST:2004:127)
Massima numero 28441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto - Termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, violazione del principio di ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell’attore - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi.

- V. sentenza citata n. 117/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 269  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte