Ordinanza 128/2004 (ECLI:IT:COST:2004:128)
Massima numero 28442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/04/2004;  Decisione del  07/04/2004
Deposito del 20/04/2004; Pubblicazione in G. U. 28/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Obbligo assicurativo dei veicoli - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Onere del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata previsione di equipollenza alla raccomandata della domanda riconvenzionale (proposta ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ.) - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Assenza di nuovi o diversi profili rispetto a quelli già oggetto d’esame - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell’azione, l’onere di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare manifestamente infondata altra questione riguardante la norma ‘de qua’, sollevata in riferimento agli stessi parametri evocati e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche (cfr. sentenza n. 251/2003), ha precisato che la norma, non vanifica o pregiudica, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, ma è diretta ad evitare un eccesso nell’esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano. Ne consegue che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve essere decisa nel medesimo modo.

- V. sentenza citata n. 251/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/1969  n. 990  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte