Sentenza 129/2004 (ECLI:IT:COST:2004:129)
Massima numero 28443
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
26/04/2004; Decisione del
26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Caccia - Specie cacciabili - Deroghe ai divieti di prelievo venatorio consentite in sede comunitaria - Attuazione con legge della regione lombardia - Successiva disapplicazione della stessa legge con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di cremona, sul presupposto del vizio di incompetenza della legge regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione lombardia - Accoglimento - Sussistente lesione delle attribuzioni costituzionali regionali - Annullamento conseguente dell’ordinanza impugnata.
Caccia - Specie cacciabili - Deroghe ai divieti di prelievo venatorio consentite in sede comunitaria - Attuazione con legge della regione lombardia - Successiva disapplicazione della stessa legge con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di cremona, sul presupposto del vizio di incompetenza della legge regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione lombardia - Accoglimento - Sussistente lesione delle attribuzioni costituzionali regionali - Annullamento conseguente dell’ordinanza impugnata.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all’ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione. L’ordinanza, che dispone la disapplicazione della fonte legislativa regionale, ritenendo che la facoltà di attivare autonomamente le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE spetti non già alle Regioni, bensì allo Stato, lede, infatti, le attribuzioni costituzionali della Regione Lombardia. Sono, infatti, errate le premesse della disposta disapplicazione, poiché le incertezze riscontrabili in ordine al profilo della efficacia diretta dell’art. 9 e la denuncia di incompatibilità, che non si risolve unicamente nel rapporto tra la direttiva e la legge regionale, ma richiede la necessaria intermediazione legislativa statale, confermano il carattere meramente servente delle argomentazioni rispetto alla effettiva ‘ratio decidendi’, consistente nel denunciato vizio di incompetenza della legge regionale.
- V. sentenza citata n. 170/1984.
Non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all’ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione. L’ordinanza, che dispone la disapplicazione della fonte legislativa regionale, ritenendo che la facoltà di attivare autonomamente le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE spetti non già alle Regioni, bensì allo Stato, lede, infatti, le attribuzioni costituzionali della Regione Lombardia. Sono, infatti, errate le premesse della disposta disapplicazione, poiché le incertezze riscontrabili in ordine al profilo della efficacia diretta dell’art. 9 e la denuncia di incompatibilità, che non si risolve unicamente nel rapporto tra la direttiva e la legge regionale, ma richiede la necessaria intermediazione legislativa statale, confermano il carattere meramente servente delle argomentazioni rispetto alla effettiva ‘ratio decidendi’, consistente nel denunciato vizio di incompetenza della legge regionale.
- V. sentenza citata n. 170/1984.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza g.i.p. tribunale di Cremona
02/11/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte