Ordinanza 130/2004 (ECLI:IT:COST:2004:130)
Massima numero 28444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
26/04/2004; Decisione del
26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Titolo
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Prospettata disparità di trattamento dell’opponente, rispetto all’amministrazione opposta - Argomentazioni riproduttive di altre già esaminate o rimaste prive di giustificazione a seguito di sentenza di accoglimento - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Prospettata disparità di trattamento dell’opponente, rispetto all’amministrazione opposta - Argomentazioni riproduttive di altre già esaminate o rimaste prive di giustificazione a seguito di sentenza di accoglimento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni, obbliga l’opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché in quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione dev’essere decisa in egual modo.
- V. ordinanza citata n. 459/2002; sentenze citate nn. 75, 193 e 259/2003, da ultimo, n. 61/2004.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni, obbliga l’opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché in quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione dev’essere decisa in egual modo.
- V. ordinanza citata n. 459/2002; sentenze citate nn. 75, 193 e 259/2003, da ultimo, n. 61/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1989
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte