Ordinanza 130/2004 (ECLI:IT:COST:2004:130)
Massima numero 28444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  26/04/2004;  Decisione del  26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:  28445  28446


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Prospettata disparità di trattamento dell’opponente, rispetto all’amministrazione opposta - Argomentazioni riproduttive di altre già esaminate o rimaste prive di giustificazione a seguito di sentenza di accoglimento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni, obbliga l’opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché in quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione dev’essere decisa in egual modo.

- V. ordinanza citata n. 459/2002; sentenze citate nn. 75, 193 e 259/2003, da ultimo, n. 61/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1989  n. 689  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte