Sentenza 199/2022 (ECLI:IT:COST:2022:199)
Massima numero 45087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  21/06/2022;  Decisione del  21/06/2022
Deposito del 28/07/2022; Pubblicazione in G. U. 03/08/2022
Massime associate alla pronuncia:  45085  45086


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Criterio preferenziale del pregresso radicamento territoriale ai fini di godere di benefici indiretti (nel caso di specie: incentivi occupazionali) - Irragionevole limitazione fattuale alla circolazione tra le Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 022005).

Testo

L'introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale - basati vuoi sulla residenza, vuoi sul domicilio fiscale - costituisce una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose. (Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42947; S. 107/2018). È irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come lo è valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali, in quanto questo non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale. (Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051) Esclusa la necessità di un criterio legato alla residenza a fini particolari - quale l'individuazione dell'ente erogatore del beneficio - deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio, che limita la mobilità di chi non risiede nella Regione, sfavorendo la mobilità interregionale dei lavoratori. (Precedenti S. 281/2020 - mass. 43051).


Mentre per i benefici diretti, graduatorie e criteri preferenziali possono trovare applicazione al fine di distribuire nel tempo i destinatari al beneficio medesimo, incidendo, di regola, unicamente sulla tempistica, senza che ne sia precluso l'accesso, per i benefici indiretti - tra i quali vanno ricompresi gli incentivi occupazionali - gli stessi si traducono, di regola, in un fattore preclusivo dello stesso accesso, sicché va valutata la loro ragionevolezza. Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. (Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 172/2013 - mass. 37192; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 40/2011 - mass. 35326).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che prevede la possibilità che, con regolamento attuativo, si moduli l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Nella disposizione impugnata dal Governo non sussiste un ragionevole collegamento tra il riconoscimento dell'incentivo occupazionale, destinato al datore di lavoro, e il requisito del domicilio fiscale protratto nel tempo del lavoratore il quale, inoltre, sfavorisce la mobilità interregionale degli stessi lavoratori. Né rileva che la disposizione preveda solo la possibilità della detta modulazione, rappresentando essa stessa un vulnus ai citati parametri costituzionali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2005  n. 18  art. 77  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  14/05/2021  n. 6  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte