Ordinanza 130/2004 (ECLI:IT:COST:2004:130)
Massima numero 28445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  26/04/2004;  Decisione del  26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:  28444  28446


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Difetto di motivazione in ordine al parametro invocato - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione per carenza di motivazione in ordine al parametro costituzionale invocato.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1989  n. 689  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte