Ordinanza 130/2004 (ECLI:IT:COST:2004:130)
Massima numero 28445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
26/04/2004; Decisione del
26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Titolo
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Difetto di motivazione in ordine al parametro invocato - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché dell’ufficio del luogo di residenza dell’opponente - Difetto di motivazione in ordine al parametro invocato - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione per carenza di motivazione in ordine al parametro costituzionale invocato.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione per carenza di motivazione in ordine al parametro costituzionale invocato.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1989
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte