Ordinanza 130/2004 (ECLI:IT:COST:2004:130)
Massima numero 28446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  26/04/2004;  Decisione del  26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:  28444  28445


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a ordinanze-ingiunzione - Convalida del provvedimento opposto, in caso di assenza senza giustificato motivo dell’opponente alla prima udienza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 23 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui obbliga il giudice a convalidare il provvedimento opposto, ove l’opponente non si presenti alla prima udienza senza addurre alcun giustificato motivo. Il giudice ‘a quo’, infatti, non deve fare applicazione della norma, poiché l’opponente è comparso nel giudizio ‘a quo’. Ne consegue il difetto assoluto di rilevanza della norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1989  n. 689  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte