Ordinanza 132/2004 (ECLI:IT:COST:2004:132)
Massima numero 28448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/04/2004; Decisione del
26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notificazioni in materia civile - Effetti per il notificante - Perfezionamento al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anziché al momento della consegna nelle mani del destinatario - Intervenuta sentenza di accoglimento - Necessità di una interpretazione delle norme vigenti in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Notificazioni in materia civile - Effetti per il notificante - Perfezionamento al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anziché al momento della consegna nelle mani del destinatario - Intervenuta sentenza di accoglimento - Necessità di una interpretazione delle norme vigenti in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 138 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionano al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest’ultimo effettua nelle mani del destinatario. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (…) al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
- V. sentenze citate nn. 477/2002; 28 e 97/2004.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 138 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionano al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest’ultimo effettua nelle mani del destinatario. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (…) al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
- V. sentenze citate nn. 477/2002; 28 e 97/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 138
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte