Ordinanza 133/2004 (ECLI:IT:COST:2004:133)
Massima numero 28449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
26/04/2004; Decisione del
26/04/2004
Deposito del 28/04/2004; Pubblicazione in G. U. 05/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
28450
Titolo
Titoli di credito - Cambiale - Idoneità a costituire titolo esecutivo - Condizione del regolare versamento dell’imposta di bollo - Prospettato contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
Titoli di credito - Cambiale - Idoneità a costituire titolo esecutivo - Condizione del regolare versamento dell’imposta di bollo - Prospettato contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Non sussiste, infatti, alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa esercitare, anche in assenza di quella osservanza, “i diritti cambiari inerenti al titolo” ovvero possa adire il giudice in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, incidendo, le norme censurate, soltanto sulla idoneità, da parte della cambiale, di acquisire la qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Non sussiste, infatti, alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa esercitare, anche in assenza di quella osservanza, “i diritti cambiari inerenti al titolo” ovvero possa adire il giudice in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, incidendo, le norme censurate, soltanto sulla idoneità, da parte della cambiale, di acquisire la qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
14/12/1933
n. 1669
art. 104
co.
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 642
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte