Sentenza 134/2004 (ECLI:IT:COST:2004:134)
Massima numero 28452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
29/04/2004; Decisione del
29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione della legge della regione marche n. 11 del 2002 - Intervenuta sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il ministro dell’interno e la regione marche - Eccepita cessazione della materia del contendere - Reiezione dell’eccezione.
Ricorso dello stato - Impugnazione della legge della regione marche n. 11 del 2002 - Intervenuta sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il ministro dell’interno e la regione marche - Eccepita cessazione della materia del contendere - Reiezione dell’eccezione.
Testo
L'intervenuta sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza non integra un atteggiamento incompatibile con la volontà governativa di coltivare il ricorso avverso la legge della Regione Marche n. 11 del 2002, né si traduce in una rinuncia tacita ad esso. Infatti, premesso che il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo dell'istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo d’intesa, appare tuttavia assorbente il rilievo che il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al ricorso non è attribuito al Ministro dell’interno, che ha sottoscritto il Protocollo d’intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri; ne consegue che non ha fondamento l'eccezione di cessata materia del contendere formulata dalla Regione resistente.
L'intervenuta sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza non integra un atteggiamento incompatibile con la volontà governativa di coltivare il ricorso avverso la legge della Regione Marche n. 11 del 2002, né si traduce in una rinuncia tacita ad esso. Infatti, premesso che il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo dell'istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo d’intesa, appare tuttavia assorbente il rilievo che il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al ricorso non è attribuito al Ministro dell’interno, che ha sottoscritto il Protocollo d’intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri; ne consegue che non ha fondamento l'eccezione di cessata materia del contendere formulata dalla Regione resistente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 11
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte