Sentenza 134/2004 (ECLI:IT:COST:2004:134)
Massima numero 28454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  29/04/2004;  Decisione del  29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Massime associate alla pronuncia:  28451  28452  28453


Titolo
Regione marche - Ordine pubblico e sicurezza - Legge regionale istitutiva del “sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità” - Ricorso del governo - Lamentata lesione della potestà legislativa esclusiva dello stato, nonché violazione dei principî in tema di bilancio e finanza locale - Generica determinazione di impugnare l’intera legge - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'intera legge (ad eccezione dell'art. 6) della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, per inidoneità della delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri, che circoscrive l’impugnazione al solo art. 3, comma 3, della stessa legge, al quale soltanto sono riferite le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo.

– Nello stesso senso v. le richiamate sentenze n. 24/2004, n. 338 e n. 315/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  24/07/2002  n. 11  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte