Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Applicabilità diretta dell'art. 81, terzo comma, Cost. anche agli enti territoriali ad autonomia speciale - Necessità che tutte le risorse stanziate in bilancio siano impegnate a sovvenire a spese ivi previste (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale). (Classif. 036005).
Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 227/2019; S. 26/2013).
Lo statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne ammette l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. (Precedente: S. 235/2020 - mass. 42571).
Costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste. (Precedenti: S. 171/2021; S. 209/2017).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata dal Governo individua la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, il quale riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR, e non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Inoltre, essa non è accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziate e disponibili per i maggiori oneri).