Sentenza 135/2004 (ECLI:IT:COST:2004:135)
Massima numero 28455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/04/2004; Decisione del
29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Requisito della non titolarità di un bene immobile della stessa natura - Valutazione del cespite immobiliare posseduto - Riferimento al criterio del valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Arbitrarietà e irrazionalità della scelta del legislatore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Regione liguria - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Requisito della non titolarità di un bene immobile della stessa natura - Valutazione del cespite immobiliare posseduto - Riferimento al criterio del valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Arbitrarietà e irrazionalità della scelta del legislatore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, gli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come questa Corte ha già affermato in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoché identico, appare incongruo, rispetto alla finalità perseguita (evitare abusi nella materia in argomento), l’adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione è da considerare ormai superato alla luce delle modifiche in materia di locazioni ad opera della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Risulta, quindi, evidente il carattere arbitrario ed irrazionale della scelta del legislatore ligure, anche in considerazione che la delibera del CIPE 13 marzo 1995 ha eliminato, a questi fini, qualsiasi riferimento al criterio del valore locativo censurato.
- V. sentenze citate nn. 176 e 299/2000; 526/2002.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, gli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come questa Corte ha già affermato in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoché identico, appare incongruo, rispetto alla finalità perseguita (evitare abusi nella materia in argomento), l’adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione è da considerare ormai superato alla luce delle modifiche in materia di locazioni ad opera della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Risulta, quindi, evidente il carattere arbitrario ed irrazionale della scelta del legislatore ligure, anche in considerazione che la delibera del CIPE 13 marzo 1995 ha eliminato, a questi fini, qualsiasi riferimento al criterio del valore locativo censurato.
- V. sentenze citate nn. 176 e 299/2000; 526/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
03/03/1994
n. 10
art. 6
co. 1
legge della Regione Liguria
03/03/1994
n. 10
art. 8
co.
legge della Regione Liguria
03/03/1994
n. 10
art. 27
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 09/12/1998
n. 431
art.