Ordinanza 137/2004 (ECLI:IT:COST:2004:137)
Massima numero 28457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/04/2004; Decisione del
29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione molise - Gruppi consiliari - Legge regionale sull’aggiornamento delle quote dei contributi per il loro funzionamento - Ricorso del governo - Lamentata lesione dei principî di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, del riparto delle competenze legislative nella materia della finanza pubblica, dell’obbligo di indicazione in bilancio della copertura finanziaria - 'Jus superveniens' satisfattivo rispetto alle censure - Cessazione della materia del contendere.
Regione molise - Gruppi consiliari - Legge regionale sull’aggiornamento delle quote dei contributi per il loro funzionamento - Ricorso del governo - Lamentata lesione dei principî di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, del riparto delle competenze legislative nella materia della finanza pubblica, dell’obbligo di indicazione in bilancio della copertura finanziaria - 'Jus superveniens' satisfattivo rispetto alle censure - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 81, 91 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, il quale aggiorna le quote dei contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari, in quanto la normativa approvata dalla Regione successivamente alla proposizione del ricorso soddisfa pienamente le pretese del ricorrente.
- Sul venir meno della necessità di una pronuncia della Corte in caso di ‘jus superveniens’ satisfattivo, citate le ordinanze n. 443/2002 e n. 347/2001; in ordine al trasferimento della questione sulla nuova norma allorché essa sia sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, citata la sentenza n. 533/2002.
È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 81, 91 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, il quale aggiorna le quote dei contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari, in quanto la normativa approvata dalla Regione successivamente alla proposizione del ricorso soddisfa pienamente le pretese del ricorrente.
- Sul venir meno della necessità di una pronuncia della Corte in caso di ‘jus superveniens’ satisfattivo, citate le ordinanze n. 443/2002 e n. 347/2001; in ordine al trasferimento della questione sulla nuova norma allorché essa sia sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, citata la sentenza n. 533/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
02/08/2002
n. 17
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte