Ordinanza 138/2004 (ECLI:IT:COST:2004:138)
Massima numero 28458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
29/04/2004; Decisione del
29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Decisione - Mancata previsione della possibilità di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze per desumerne la prescrizione del reato - Asserita irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento rispetto ad altre cause di estinzione del reato rilevanti ai fini dell’archiviazione, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Decisione - Mancata previsione della possibilità di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze per desumerne la prescrizione del reato - Asserita irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento rispetto ad altre cause di estinzione del reato rilevanti ai fini dell’archiviazione, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per desumerne l’intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell’imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti – quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto – che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore.
– Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per desumerne l’intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell’imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti – quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto – che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore.
– Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 411
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte