Ordinanza 139/2004 (ECLI:IT:COST:2004:139)
Massima numero 28459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
29/04/2004; Decisione del
29/04/2004
Deposito del 07/05/2004; Pubblicazione in G. U. 12/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali - Depenalizzazione - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali - Depenalizzazione - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce con sanzione penale il datore di lavoro che non effettua il prescritto versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 25 del d. lgs. n. 74 del 2000, del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 206 del 2003, stante la disomogeneità della fattispecie oggetto della norma censurata rispetto al ‘tertium comparationis’ individuato dal remittente, né quest'ultimo prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce con sanzione penale il datore di lavoro che non effettua il prescritto versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 25 del d. lgs. n. 74 del 2000, del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 206 del 2003, stante la disomogeneità della fattispecie oggetto della norma censurata rispetto al ‘tertium comparationis’ individuato dal remittente, né quest'ultimo prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art.
co.
legge
11/11/1983
n. 638
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte