Sentenza 140/2004 (ECLI:IT:COST:2004:140)
Massima numero 28460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/05/2004; Decisione del
10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione basilicata - Industria e commercio - Rete distributiva dei carburanti - Installazione di nuovi impianti - Legge regionale attributiva di competenze ai comuni, con previsione di poteri sostitutivi regionali - Ricorso del governo - Asserita esclusione di una potestà legislativa della regione di prevedere ipotesi di controllo sostitutivo sui comuni, lesione della “equiordinata autonomia comunale” - Non fondatezza della questione.
Regione basilicata - Industria e commercio - Rete distributiva dei carburanti - Installazione di nuovi impianti - Legge regionale attributiva di competenze ai comuni, con previsione di poteri sostitutivi regionali - Ricorso del governo - Asserita esclusione di una potestà legislativa della regione di prevedere ipotesi di controllo sostitutivo sui comuni, lesione della “equiordinata autonomia comunale” - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono ammissibili, in linea generale, interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di enti locali, purché, dato il carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali, si tratti di interventi rispettosi di una serie di limiti e condizioni: l'ipotesi di sostituzione deve essere prevista da una legge che fissi precisi presupposti sostanziali e procedurali; il potere sostitutivo deve riguardare atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; il relativo potere deve essere esercitato da organi di governo della Regione; deve essere previsto un apposito procedimento, nel cui ambito, in conformità al principio di leale collaborazione, sia consentito all'ente, che deve essere sostituito, di interloquire ed eventualmente di provvedere direttamente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20, il quale stabilisce che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge ai Comuni per esercitare le competenze previste circa l'installazione di nuovi impianti di carburante, provvede, in via sostitutiva, la Regione entro il termine ulteriore di 120 giorni.
- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43/2004.
- Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338 del 1989, n. 177 del 1988, n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003, n. 416 del 1995, e l'ordinanza n. 53 del 2003.
Sono ammissibili, in linea generale, interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di enti locali, purché, dato il carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali, si tratti di interventi rispettosi di una serie di limiti e condizioni: l'ipotesi di sostituzione deve essere prevista da una legge che fissi precisi presupposti sostanziali e procedurali; il potere sostitutivo deve riguardare atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; il relativo potere deve essere esercitato da organi di governo della Regione; deve essere previsto un apposito procedimento, nel cui ambito, in conformità al principio di leale collaborazione, sia consentito all'ente, che deve essere sostituito, di interloquire ed eventualmente di provvedere direttamente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20, il quale stabilisce che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge ai Comuni per esercitare le competenze previste circa l'installazione di nuovi impianti di carburante, provvede, in via sostitutiva, la Regione entro il termine ulteriore di 120 giorni.
- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43/2004.
- Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338 del 1989, n. 177 del 1988, n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003, n. 416 del 1995, e l'ordinanza n. 53 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
13/05/2003
n. 20
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte