Ordinanza 141/2004 (ECLI:IT:COST:2004:141)
Massima numero 28461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/05/2004;  Decisione del  10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tassa annuale per il mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese - Norma ritenuta in contrasto con l’ordinamento comunitario dalla corte di giustizia delle comunità europee - Azione per la ripetizione del versamento indebito - Applicazione del termine triennale di decadenza previsto per la restituzione delle tasse erroneamente pagate - Lamentata irragionevole equiparazione del versamento indebito al versamento erroneo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il rimborso di quanto versato a titolo di tassa annuale per il c.d. mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese – tassa istituita dall’art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge n. 17 del 1985, e successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in contrasto con l’ordinamento comunitario – deve essere chiesto nel termine triennale previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, per la restituzione delle tasse erroneamente pagate. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 365 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte