Ordinanza 143/2004 (ECLI:IT:COST:2004:143)
Massima numero 28463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/05/2004; Decisione del
10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Indebito pensionistico - Prestazioni pensionistiche indebitamente percepite a carico dell’inps - Ripetizione - Esclusione in favore dei soli percettori aventi un reddito imponibile per l’anno 2000 pari o inferiore a euro 8.263, 31 - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati e inadeguatezza della tutela previdenziale per i percettori in buona fede dell’indebito, aventi un reddito superiore - Motivazione sulla rilevanza carente - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza - Indebito pensionistico - Prestazioni pensionistiche indebitamente percepite a carico dell’inps - Ripetizione - Esclusione in favore dei soli percettori aventi un reddito imponibile per l’anno 2000 pari o inferiore a euro 8.263, 31 - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati e inadeguatezza della tutela previdenziale per i percettori in buona fede dell’indebito, aventi un reddito superiore - Motivazione sulla rilevanza carente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito solo nel caso in cui i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31 – consente, negli altri casi, la ripetizione (seppur non integrale, ma nei limiti di tre quarti dell’importo riscosso) di prestazioni previdenziali percepite in buona fede che, secondo la precedente disciplina vigente al momento della loro percezione, non sarebbero state ripetibili. Infatti la questione viene sollevata dagli stessi rimettenti cui, con ordinanza n. 249 del 2002, erano stati restituiti gli atti relativi ad analoga questione avente ad oggetto l’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 448 del 2001, il cui art. 38, commi 7 e 8, risulta ora impugnato senza tuttavia che gli stessi rimettenti motivino in modo sufficiente circa il rapporto tra tali due disposizioni, onde negare ogni residuale operatività sui rapporti pregressi oggetto di controversia nel giudizio 'a quo' dell’art. 1, commi 260 e 261, citato, a seguito dell’eventuale caducazione delle norme da essi impugnate.
– V. la citata ordinanza di restituzione degli atti relativa ad analoga questione, n. 249/2002.
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito solo nel caso in cui i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31 – consente, negli altri casi, la ripetizione (seppur non integrale, ma nei limiti di tre quarti dell’importo riscosso) di prestazioni previdenziali percepite in buona fede che, secondo la precedente disciplina vigente al momento della loro percezione, non sarebbero state ripetibili. Infatti la questione viene sollevata dagli stessi rimettenti cui, con ordinanza n. 249 del 2002, erano stati restituiti gli atti relativi ad analoga questione avente ad oggetto l’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 448 del 2001, il cui art. 38, commi 7 e 8, risulta ora impugnato senza tuttavia che gli stessi rimettenti motivino in modo sufficiente circa il rapporto tra tali due disposizioni, onde negare ogni residuale operatività sui rapporti pregressi oggetto di controversia nel giudizio 'a quo' dell’art. 1, commi 260 e 261, citato, a seguito dell’eventuale caducazione delle norme da essi impugnate.
– V. la citata ordinanza di restituzione degli atti relativa ad analoga questione, n. 249/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 38
co. 7
legge
28/12/2001
n. 448
art. 38
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte