Ordinanza 144/2004 (ECLI:IT:COST:2004:144)
Massima numero 28464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/05/2004; Decisione del
10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Istanza di ammissione al beneficio - Indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità - Obbligo valevole anche per l’imputato straniero irregolarmente presente sul territorio dello stato - Assunta lesione del diritto di difesa, delle norme internazionali a tutela del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto al procedimento amministrativo di espulsione, “eccesso di potere legislativo per irragionevolezza” - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Istanza di ammissione al beneficio - Indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità - Obbligo valevole anche per l’imputato straniero irregolarmente presente sul territorio dello stato - Assunta lesione del diritto di difesa, delle norme internazionali a tutela del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto al procedimento amministrativo di espulsione, “eccesso di potere legislativo per irragionevolezza” - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Premesso, infatti, che agli effetti dell’ammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 605 del 1973 – vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale –, nella specie è mancata da parte del rimettente ogni valutazione della predetta normativa, il cui esame – in applicazione del criterio ermeneutico logico-sistematico – avrebbe potuto consentire di pervenire, nel giudizio ‘a quo’, a conclusioni diverse dall'inammissibilità dell’istanza avanzata dall’interessato, con ciò superando il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Premesso, infatti, che agli effetti dell’ammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 605 del 1973 – vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale –, nella specie è mancata da parte del rimettente ogni valutazione della predetta normativa, il cui esame – in applicazione del criterio ermeneutico logico-sistematico – avrebbe potuto consentire di pervenire, nel giudizio ‘a quo’, a conclusioni diverse dall'inammissibilità dell’istanza avanzata dall’interessato, con ciò superando il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 79
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte