Sentenza 200/2022 (ECLI:IT:COST:2022:200)
Massima numero 44980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/07/2022; Decisione del
05/07/2022
Deposito del 28/07/2022; Pubblicazione in G. U. 03/08/2022
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Variazioni in tabella di spese conseguenti all'attuazione di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Previsione meramente applicativa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Variazioni in tabella di spese conseguenti all'attuazione di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Previsione meramente applicativa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021. La disposizione è meramente applicativa dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo. (Precedenti: S. 217/2015 - mass. 38584; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 308/2013 - mass. 37553; S. 290/2013 - mass. 37488).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
19/11/2021
n. 28
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27