Ordinanza 145/2004 (ECLI:IT:COST:2004:145)
Massima numero 28465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/05/2004; Decisione del
10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione siciliana - Enti locali - Indennità spettanti agli amministratori - Beneficio del raddoppio in favore degli amministratori che siano lavoratori collocati in aspettativa non retribuita - Asserita estensione del beneficio, già previsto per gli assessori dei comuni con più di 50.000 abitanti, ai soli assessori dei comuni fino a 10.000 abitanti e non anche agli assessori dei comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza - Erronea interpretazione delle norme censurate - Manifesta infondatezza della questione.
Regione siciliana - Enti locali - Indennità spettanti agli amministratori - Beneficio del raddoppio in favore degli amministratori che siano lavoratori collocati in aspettativa non retribuita - Asserita estensione del beneficio, già previsto per gli assessori dei comuni con più di 50.000 abitanti, ai soli assessori dei comuni fino a 10.000 abitanti e non anche agli assessori dei comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza - Erronea interpretazione delle norme censurate - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19. Infatti, il riferimento fatto, circa l’estensione del beneficio del raddoppio della indennità, dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ai soli sindaci dei Comuni con più di 10.000 abitanti (mentre gli assessori sono contemplati dall’art. 5 della stessa legge), consente di interpretare la disposizione dell’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996 nel senso che l’estensione del beneficio del raddoppio dell’indennità sia riferito ai soli sindaci. Deve considerarsi, peraltro, non irragionevole, poiché basato sul criterio della differenziazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica del Comune, la scelta del mancato riconoscimento del beneficio in questione agli assessori di tutti i Comuni con meno di 50.000 abitanti. Anche l’art. 12 censurato va inteso nel senso che esso rende possibile, in Sicilia, la corresponsione dell’indennità - non del beneficio del raddoppio di tale indennità - anche agli assessori dei Comuni più piccoli, esclusi in base alla legge statale. La Corte d’altro canto, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali garantiscono il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche di “disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato e in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività”.
- V. sentenze citate nn. 52/1997 e 35/1981.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19. Infatti, il riferimento fatto, circa l’estensione del beneficio del raddoppio della indennità, dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ai soli sindaci dei Comuni con più di 10.000 abitanti (mentre gli assessori sono contemplati dall’art. 5 della stessa legge), consente di interpretare la disposizione dell’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996 nel senso che l’estensione del beneficio del raddoppio dell’indennità sia riferito ai soli sindaci. Deve considerarsi, peraltro, non irragionevole, poiché basato sul criterio della differenziazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica del Comune, la scelta del mancato riconoscimento del beneficio in questione agli assessori di tutti i Comuni con meno di 50.000 abitanti. Anche l’art. 12 censurato va inteso nel senso che esso rende possibile, in Sicilia, la corresponsione dell’indennità - non del beneficio del raddoppio di tale indennità - anche agli assessori dei Comuni più piccoli, esclusi in base alla legge statale. La Corte d’altro canto, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali garantiscono il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche di “disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato e in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività”.
- V. sentenze citate nn. 52/1997 e 35/1981.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
12/11/1996
n. 41
art. 3
co.
legge della Regione siciliana
20/06/1997
n. 19
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte