Ordinanza 146/2004 (ECLI:IT:COST:2004:146)
Massima numero 28466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
10/05/2004; Decisione del
10/05/2004
Deposito del 14/05/2004; Pubblicazione in G. U. 19/05/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Atto amministrativo - Atti amministrativi informatizzati - Sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - Lamentato contrasto con la legge di delega ritenuta riferibile ai soli atti ad elaborazione automatica e non a quelli da motivare in relazione al singolo caso concreto - Carenza assoluta di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
Atto amministrativo - Atti amministrativi informatizzati - Sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - Lamentato contrasto con la legge di delega ritenuta riferibile ai soli atti ad elaborazione automatica e non a quelli da motivare in relazione al singolo caso concreto - Carenza assoluta di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”. L’ordinanza di remissione, infatti, non contiene una neppure minima descrizione della fattispecie, onde consentire la valutazione sulla rilevanza della questione così come proposta dal remittente, non risultando quale sia l’atto impugnato e la modalità della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”. L’ordinanza di remissione, infatti, non contiene una neppure minima descrizione della fattispecie, onde consentire la valutazione sulla rilevanza della questione così come proposta dal remittente, non risultando quale sia l’atto impugnato e la modalità della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/02/1993
n. 39
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte