Ordinanza 149/2004 (ECLI:IT:COST:2004:149)
Massima numero 28470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/05/2004; Decisione del
13/05/2004
Deposito del 25/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28469
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenza - Controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Assunta violazione dei limiti contenuti nella legge delega, nonché dei parametri che presiedono ad un ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Dirigenza - Controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Assunta violazione dei limiti contenuti nella legge delega, nonché dei parametri che presiedono ad un ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113, dell’art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituito dall’art. 63 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento (e la revoca) degli incarichi dirigenziali. Il giudice ‘a quo’ non ha, infatti, offerto adeguata motivazione in ordine alle rilevanza della questione, poiché, richiamando una lettura estensiva del comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, non ha fornito alcuna descrizione circa le modalità della procedura selettiva adottata nel caso di specie ai fini della scelta del soggetto cui conferire l’incarico, neppure in ordine all’eventuale formazione di una graduatoria di merito tra i candidati, vincolante per l’amministrazione, al fine di consentire la individuazione di elementi idonei a ricondurre la disciplina per il conferimento dell’incarico nell’ambito di una procedura concorsuale, ancorché atipica, ovvero nell’ambito di una mera valutazione di idoneità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113, dell’art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituito dall’art. 63 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento (e la revoca) degli incarichi dirigenziali. Il giudice ‘a quo’ non ha, infatti, offerto adeguata motivazione in ordine alle rilevanza della questione, poiché, richiamando una lettura estensiva del comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, non ha fornito alcuna descrizione circa le modalità della procedura selettiva adottata nel caso di specie ai fini della scelta del soggetto cui conferire l’incarico, neppure in ordine all’eventuale formazione di una graduatoria di merito tra i candidati, vincolante per l’amministrazione, al fine di consentire la individuazione di elementi idonei a ricondurre la disciplina per il conferimento dell’incarico nell’ambito di una procedura concorsuale, ancorché atipica, ovvero nell’ambito di una mera valutazione di idoneità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 68
co. 1
decreto legislativo
29/10/1998
n. 387
art. 18
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 63
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte