Ordinanza 150/2004 (ECLI:IT:COST:2004:150)
Massima numero 28471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/05/2004;  Decisione del  13/05/2004
Deposito del 25/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione campania - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Obbligo dell’assegnatario di inviare all’ente gestore la documentazione ai fini dell’accertamento periodico del reddito - Tardiva comunicazione - Applicazione della misura massima del canone fino al mese seguente la comunicazione - Lamentata disparità di trattamento tra soggetti assegnatari a parità di reddito, penalizzazione rispetto alla normativa statale, lesione del diritto di difesa dell’assegnatario - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19. Non è irragionevole, infatti, che la norma censurata imponga l’onere, posto a carico dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di produrre, su richiesta degli enti gestori, la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento periodico del reddito, poiché la finalità della disposizione censurata è quello di favorire l’accesso all’abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti. E’ da escludere, altresì, il ‘vulnus’ all’art. 24 della Costituzione, non determinando, la norma censurata, effetti di natura processuale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  14/08/1997  n. 19  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte