Ordinanza 151/2004 (ECLI:IT:COST:2004:151)
Massima numero 28472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/05/2004; Decisione del
13/05/2004
Deposito del 25/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha emesso decreto penale di condanna - Incompatibilità a giudicare sulla richiesta di applicazione di pena concordata avanzata in sede di opposizione al decreto - Mancata previsione - Assunta lesione del principio di terzietà del giudice, del diritto di eguaglianza rispetto alle ipotesi per le quali è prevista l’incompatibilità, lesione dell’inviolabile diritto ad essere sottoposto a giudizio da parte di giudice che non abbia già espresso una valutazione di merito, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha emesso decreto penale di condanna - Incompatibilità a giudicare sulla richiesta di applicazione di pena concordata avanzata in sede di opposizione al decreto - Mancata previsione - Assunta lesione del principio di terzietà del giudice, del diritto di eguaglianza rispetto alle ipotesi per le quali è prevista l’incompatibilità, lesione dell’inviolabile diritto ad essere sottoposto a giudizio da parte di giudice che non abbia già espresso una valutazione di merito, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a giudicare sulla richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata in sede di opposizione al decreto. Premesso, infatti, che la questione sollevata si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo che il “giudizio” in relazione al quale la norma censurata stabilisce la regola dell’incompatibilità sia esclusivamente quello dibattimentale e non comprenda invece – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza n. 155 del 1996 – la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti, deve concludersi che l’ipotesi di incompatibilità che il rimettente vorrebbe introdurre è già prevista dalla norma censurata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a giudicare sulla richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata in sede di opposizione al decreto. Premesso, infatti, che la questione sollevata si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo che il “giudizio” in relazione al quale la norma censurata stabilisce la regola dell’incompatibilità sia esclusivamente quello dibattimentale e non comprenda invece – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza n. 155 del 1996 – la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti, deve concludersi che l’ipotesi di incompatibilità che il rimettente vorrebbe introdurre è già prevista dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte