Ordinanza 152/2004 (ECLI:IT:COST:2004:152)
Massima numero 28473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/05/2004; Decisione del
13/05/2004
Deposito del 25/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico o artistico - Beneficio limitato ai soli immobili appartenenti a persone fisiche e società commerciali - Mancata estensione agli immobili dello stesso tipo appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro - Lamentata disparità di trattamento in presenza di identico presupposto oggettivo dell’imposta, lesione del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico o artistico - Beneficio limitato ai soli immobili appartenenti a persone fisiche e società commerciali - Mancata estensione agli immobili dello stesso tipo appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro - Lamentata disparità di trattamento in presenza di identico presupposto oggettivo dell’imposta, lesione del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini ICI ai soli “immobili di interesse storico ai sensi dell’art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”, con esclusione di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge. Infatti, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 2003, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norme in questione, proprio “nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta sostituito, dal 1° maggio 2004, dall’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41).
- V. sentenza citata n. 345/2003.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini ICI ai soli “immobili di interesse storico ai sensi dell’art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”, con esclusione di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge. Infatti, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 2003, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norme in questione, proprio “nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta sostituito, dal 1° maggio 2004, dall’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41).
- V. sentenza citata n. 345/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/01/1993
n. 16
art. 2
co. 5
legge
24/03/1993
n. 75
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte