Ordinanza 153/2004 (ECLI:IT:COST:2004:153)
Massima numero 28474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/05/2004;  Decisione del  13/05/2004
Deposito del 25/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell’atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all’ufficiale giudiziario - Lamentata lesione del principio di uguaglianza in relazione alla notificazione a mezzo posta, e del diritto di difesa - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la forma di notificazione da esso regolata si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell’atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all’ufficiale giudiziario. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 28 del 2004, in base all'argomentazione che risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi.

– Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 139  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte