Sentenza 154/2004 (ECLI:IT:COST:2004:154)
Massima numero 28475
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 26/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Titolo
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenze della corte di cassazione di annullamento con rinvio di altrettante sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso per conflitto tra poteri - Intervento nel giudizio costituzionale delle parti attrici nel giudizio civile - Ammissibilità.
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenze della corte di cassazione di annullamento con rinvio di altrettante sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso per conflitto tra poteri - Intervento nel giudizio costituzionale delle parti attrici nel giudizio civile - Ammissibilità.
Testo
Sono ammissibili gli interventi spiegati dalle parti attrici nei giudizi civili di responsabilità in cui sono state rese le pronunce dell'autorità giudiziaria che sono oggetto di ricorso per conflitto tra poteri sollevato dall'ex Presidente della Repubblica per la asserita lesione delle prerogative costituzionali di immunità allo stesso garantite dall'art. 90 della Costituzione per gli atti funzionali compiuti nel corso del proprio mandato. Ed infatti, benché di norma nei giudizi per conflitto di attribuzione non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando – come nel caso di specie - l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione.
– Sui limiti posti all'intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione v. la richiamata sentenza n. 76/2001.
Sono ammissibili gli interventi spiegati dalle parti attrici nei giudizi civili di responsabilità in cui sono state rese le pronunce dell'autorità giudiziaria che sono oggetto di ricorso per conflitto tra poteri sollevato dall'ex Presidente della Repubblica per la asserita lesione delle prerogative costituzionali di immunità allo stesso garantite dall'art. 90 della Costituzione per gli atti funzionali compiuti nel corso del proprio mandato. Ed infatti, benché di norma nei giudizi per conflitto di attribuzione non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando – come nel caso di specie - l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione.
– Sui limiti posti all'intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione v. la richiamata sentenza n. 76/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6