Sentenza 154/2004 (ECLI:IT:COST:2004:154)
Massima numero 28477
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 26/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Titolo
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenze della corte di cassazione di annullamento con rinvio di altrettante sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso per conflitto tra poteri - Oggetto della domanda giudiziale - Mancanza di un esplicito 'petitum' di merito - Possibilità di ricavarlo in modo univoco dagli atti processuali relativi al giudizio dinanzi alla corte di cassazione - Ammissibilità del ricorso.
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenze della corte di cassazione di annullamento con rinvio di altrettante sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso per conflitto tra poteri - Oggetto della domanda giudiziale - Mancanza di un esplicito 'petitum' di merito - Possibilità di ricavarlo in modo univoco dagli atti processuali relativi al giudizio dinanzi alla corte di cassazione - Ammissibilità del ricorso.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell'autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione, ancorché l'atto introduttivo non contenga un esplicito 'petitum' di merito ma si limiti a chiedere che la Corte dichiari ammissibile il ricorso medesimo, qualora dal ricorso, proposto per l'annullamento delle sentenze impugnate, si ricavino comunque in modo univoco le ragioni per le quali il ricorrente ritiene dette sentenze lesive delle prerogative costituzionali dell'istituzione presidenziale.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell'autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione, ancorché l'atto introduttivo non contenga un esplicito 'petitum' di merito ma si limiti a chiedere che la Corte dichiari ammissibile il ricorso medesimo, qualora dal ricorso, proposto per l'annullamento delle sentenze impugnate, si ricavino comunque in modo univoco le ragioni per le quali il ricorrente ritiene dette sentenze lesive delle prerogative costituzionali dell'istituzione presidenziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte