Sentenza 154/2004 (ECLI:IT:COST:2004:154)
Massima numero 28479
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 26/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Titolo
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile per dichiarazioni rese nel corso del mandato - Sentenze della corte di cassazione che annullano con rinvio due sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso proposto dal presidente della repubblica nei confronti dell’autorità giudiziaria - Asserita eccedenza del potere giudiziario, lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale - Spettanza all’autorità giudiziaria del potere di accertare la natura funzionale o extrafunzionale dell’atto compiuto e di ritenerlo coperto o non dalla immunità garantita costituzionalmente.
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile per dichiarazioni rese nel corso del mandato - Sentenze della corte di cassazione che annullano con rinvio due sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso proposto dal presidente della repubblica nei confronti dell’autorità giudiziaria - Asserita eccedenza del potere giudiziario, lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale - Spettanza all’autorità giudiziaria del potere di accertare la natura funzionale o extrafunzionale dell’atto compiuto e di ritenerlo coperto o non dalla immunità garantita costituzionalmente.
Testo
Spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 90 della Costituzione. Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti non è istituto che sostituisca l'esercizio della funzione giurisdizionale là dove siano in gioco diritti dei soggetti di cui si chieda l'accertamento e il ristoro (e l'azione di responsabilità integra tipicamente tale fattispecie), ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, in concreto, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere.
Spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 90 della Costituzione. Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti non è istituto che sostituisca l'esercizio della funzione giurisdizionale là dove siano in gioco diritti dei soggetti di cui si chieda l'accertamento e il ristoro (e l'azione di responsabilità integra tipicamente tale fattispecie), ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, in concreto, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere.
Atti oggetto del giudizio
sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.
27/06/2000
n. 8733
art.
co.
sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.
27/06/2000
n. 8734
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 90
Altri parametri e norme interposte