Sentenza 154/2004 (ECLI:IT:COST:2004:154)
Massima numero 28480
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 26/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Titolo
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile del presidente per dichiarazioni rese nel corso del mandato - Sentenze della corte di cassazione che annullano con rinvio due sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso proposto dal presidente della repubblica nei confronti dell’autorità giudiziaria - Censure sulla natura funzionale delle esternazioni - Sentenze di mera cassazione della pronuncia di merito, contenente i principi di diritto cui deve attenersi il giudice del rinvio - Carattere prematuro delle censure - Inammissibilità del ricorso.
Presidente della repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile del presidente per dichiarazioni rese nel corso del mandato - Sentenze della corte di cassazione che annullano con rinvio due sentenze della corte d’appello di roma - Ricorso proposto dal presidente della repubblica nei confronti dell’autorità giudiziaria - Censure sulla natura funzionale delle esternazioni - Sentenze di mera cassazione della pronuncia di merito, contenente i principi di diritto cui deve attenersi il giudice del rinvio - Carattere prematuro delle censure - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto due pronunce della Corte di cassazione – che annullano con rinvio due sentenze della Corte d'appello di Roma rese nel corso di altrettanti giudizi di responsabilità civile per dichiarazioni asseritamente diffamatorie riferibili all'ex Presidente della Repubblica – per la lamentata lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione. Tali pronunce, infatti, non affermano in concreto la responsabilità dell'ex titolare della carica di Presidente della Repubblica per le dichiarazioni rese nel corso del proprio mandato, e nemmeno escludono in concreto che le dichiarazioni a lui addebitate possano, in tutto o in parte, risultare coperte dalla immunità alla stregua dei criteri ricavabili dall'art. 90 della Costituzione, ma si limitano a fissare i principi di diritto cui dovrà attenersi il giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, esplicitamente affermando, inoltre, che contro l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere eventualmente sollevato conflitto di attribuzione “per menomazione” davanti alla Corte costituzionale; le censure formulate nel ricorso, di conseguenza, sono premature, potendo le stesse essere proposte solo nei confronti delle pronunce con le quali l'autorità giudiziaria giudicherà nel merito sugli addebiti mossi al ricorrente, escludendo che essi siano coperti dalla immunità presidenziale di cui all'art. 90 della Costituzione.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto due pronunce della Corte di cassazione – che annullano con rinvio due sentenze della Corte d'appello di Roma rese nel corso di altrettanti giudizi di responsabilità civile per dichiarazioni asseritamente diffamatorie riferibili all'ex Presidente della Repubblica – per la lamentata lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione. Tali pronunce, infatti, non affermano in concreto la responsabilità dell'ex titolare della carica di Presidente della Repubblica per le dichiarazioni rese nel corso del proprio mandato, e nemmeno escludono in concreto che le dichiarazioni a lui addebitate possano, in tutto o in parte, risultare coperte dalla immunità alla stregua dei criteri ricavabili dall'art. 90 della Costituzione, ma si limitano a fissare i principi di diritto cui dovrà attenersi il giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, esplicitamente affermando, inoltre, che contro l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere eventualmente sollevato conflitto di attribuzione “per menomazione” davanti alla Corte costituzionale; le censure formulate nel ricorso, di conseguenza, sono premature, potendo le stesse essere proposte solo nei confronti delle pronunce con le quali l'autorità giudiziaria giudicherà nel merito sugli addebiti mossi al ricorrente, escludendo che essi siano coperti dalla immunità presidenziale di cui all'art. 90 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.
27/06/2000
n. 8733
art.
co.
sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.
27/06/2000
n. 8734
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte