Sentenza 155/2004 (ECLI:IT:COST:2004:155)
Massima numero 28482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 28/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione forzata per rilascio - Sospensione delle procedure per conduttori appartenenti alle categorie protette - Lamentata disparità di trattamento in danno dei locatari che procedono nei confronti dei conduttori protetti, compressione del diritto di proprietà, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione forzata per rilascio - Sospensione delle procedure per conduttori appartenenti alle categorie protette - Lamentata disparità di trattamento in danno dei locatari che procedono nei confronti dei conduttori protetti, compressione del diritto di proprietà, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.
Testo
In precedente pronuncia (sentenza n. 310 del 2003) la Corte costituzionale ha rilevato il carattere eccezionale della sospensione della esecuzione per il rilascio di immobili ad uso locativo, rilevando che essa consiste in un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna dell’immobile, “non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, pur dovendo farsi carico di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”. Tuttavia, la predetta pronuncia è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione ‘de qua’, di cui al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 2000, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata, sicché i rilievi di cui alla citata pronuncia, che vanno integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare alcun effetto sulle scelte del legislatore, le quali, ove dovessero continuare nella logica del protrarsi delle proroghe, non potrebbero sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale in considerazione del ‘vulnus’ che si arrecherebbe al principio della ragionevole durata del processo ed alla coerenza dell’ordinamento. Le considerazioni svolte nella più volte citata pronuncia sono state ribadite dalla più recente sentenza n. 62 del 2004. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione.
- V. sentenze citate nn. 310/2003, 62/2004, 89/1984 e 108/1986.
In precedente pronuncia (sentenza n. 310 del 2003) la Corte costituzionale ha rilevato il carattere eccezionale della sospensione della esecuzione per il rilascio di immobili ad uso locativo, rilevando che essa consiste in un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna dell’immobile, “non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, pur dovendo farsi carico di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”. Tuttavia, la predetta pronuncia è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione ‘de qua’, di cui al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 2000, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata, sicché i rilievi di cui alla citata pronuncia, che vanno integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare alcun effetto sulle scelte del legislatore, le quali, ove dovessero continuare nella logica del protrarsi delle proroghe, non potrebbero sottrarsi alle censure di illegittimità costituzionale in considerazione del ‘vulnus’ che si arrecherebbe al principio della ragionevole durata del processo ed alla coerenza dell’ordinamento. Le considerazioni svolte nella più volte citata pronuncia sono state ribadite dalla più recente sentenza n. 62 del 2004. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma della Costituzione.
- V. sentenze citate nn. 310/2003, 62/2004, 89/1984 e 108/1986.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/06/2002
n. 122
art. 1
co. 1
legge
01/08/2002
n. 185
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte