Ordinanza 156/2004 (ECLI:IT:COST:2004:156)
Massima numero 28483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 28/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Fondo vittime della strada - Accesso al fondo consentito non solo alle vittime della strada ma anche all’assicuratore che agisca in surroga - Lamentata lesione dei principî di solidarietà sociale - Motivazione dell’ordinanza di rimessione contraddittoria e apodittica, mancata individuazione della norma oggetto delle censure, omessa motivazione in relazione al parametro - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Fondo vittime della strada - Accesso al fondo consentito non solo alle vittime della strada ma anche all’assicuratore che agisca in surroga - Lamentata lesione dei principî di solidarietà sociale - Motivazione dell’ordinanza di rimessione contraddittoria e apodittica, mancata individuazione della norma oggetto delle censure, omessa motivazione in relazione al parametro - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. Infatti, premesso che il rimettente censura l'intera disposizione di cui all'art. 19, omettendo di indicare quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure, la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, mentre anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. Infatti, premesso che il rimettente censura l'intera disposizione di cui all'art. 19, omettendo di indicare quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure, la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, mentre anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/1969
n. 990
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte