Ordinanza 157/2004 (ECLI:IT:COST:2004:157)
Massima numero 28484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 28/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incapacità dell’imputato - Sospensione del procedimento - Obbligo di accertamenti peritali con cadenza semestrale, anche in relazione a patologia irreversibile - Lamentata irragionevolezza con effetti dilatativi sulla durata del processo - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Incapacità dell’imputato - Sospensione del procedimento - Obbligo di accertamenti peritali con cadenza semestrale, anche in relazione a patologia irreversibile - Lamentata irragionevolezza con effetti dilatativi sulla durata del processo - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prescrive, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, di svolgere, con cadenza semestrale, ulteriori accertamenti peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in cui questi risulti affetto da una patologia reputata come «irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento». Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata e manifestamente infondata con le sentenze n. 298 del 1991 e n. 281 del 1995, e con l'ordinanza n. 33 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prescrive, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, di svolgere, con cadenza semestrale, ulteriori accertamenti peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in cui questi risulti affetto da una patologia reputata come «irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento». Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata e manifestamente infondata con le sentenze n. 298 del 1991 e n. 281 del 1995, e con l'ordinanza n. 33 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 72
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte