Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere della norma della Regione Siciliana che indica l'entità delle risorse stanziate per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale). (Classif. 111012).
La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e allo statuto della Regione siciliana - dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che indica l'entità delle risorse stanziate per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 e non ha trovato medio tempore applicazione).