Ordinanza 158/2004 (ECLI:IT:COST:2004:158)
Massima numero 28485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/05/2004; Decisione del
24/05/2004
Deposito del 28/05/2004; Pubblicazione in G. U. 03/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Armi e materie esplodenti - Obblighi e divieti in materia di collezione di armi - Detenzione, da parte di soggetto fornito di licenza di collezione, di munizioni regolarmente denunciate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata equiparazione rispetto a condotte criminose ritenute di maggior gravità, compromissione della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Armi e materie esplodenti - Obblighi e divieti in materia di collezione di armi - Detenzione, da parte di soggetto fornito di licenza di collezione, di munizioni regolarmente denunciate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata equiparazione rispetto a condotte criminose ritenute di maggior gravità, compromissione della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 l’inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dal sesto, ottavo e nono comma del medesimo articolo in materia di collezione di armi. Invero, se da un lato il significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena prevista dalla norma impugnata rende il trattamento punitivo ampiamente flessibile, in rapporto all’esigenza di adeguamento al differente disvalore delle singole infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma stessa, dall'altro lato, poi, non appare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di punire in modo più severo il reato di detenzione di munizioni relative alle armi da collezione, rispetto all’ipotesi generale della detenzione abusiva di munizioni, di cui all’art. 697 cod. pen., nonché a quella della detenzione di munizioni da guerra (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), allorché ricorra la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 5 della medesima legge n. 895 del 1967, posto che la condotta di chi detiene munizioni avendo la contestuale disponibilità di una pluralità di armi – che è autorizzato a detenere ma non ad usare – crea una situazione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a quella ingenerata da chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni.
– Sulla discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, in materia di configurazione delle singole ipotesi criminose e di determinazione della pena per ciascuna di esse, v., tra le tante, le richiamate ordinanze n. 177/2003, n. 110/2002 e n. 144/2001.
– Sull'ammissibilità della scelta legislativa di includere in una medesima previsione punitiva una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, restando in tal caso affidato al giudice il compito di far emergere la differenza tra le varie ipotesi criminose, tramite la graduazione della pena da irrogare in concreto nell’ambito della cornice edittale, v. le richiamate sentenza n. 285/1991 e ordinanza n. 145/1998.
– Sul fatto che la detenzione di armi per finalità di collezione si caratterizza per il divieto di uso delle armi stesse da parte del detentore v. la richiamata sentenza n. 68/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 l’inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dal sesto, ottavo e nono comma del medesimo articolo in materia di collezione di armi. Invero, se da un lato il significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena prevista dalla norma impugnata rende il trattamento punitivo ampiamente flessibile, in rapporto all’esigenza di adeguamento al differente disvalore delle singole infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma stessa, dall'altro lato, poi, non appare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di punire in modo più severo il reato di detenzione di munizioni relative alle armi da collezione, rispetto all’ipotesi generale della detenzione abusiva di munizioni, di cui all’art. 697 cod. pen., nonché a quella della detenzione di munizioni da guerra (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), allorché ricorra la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 5 della medesima legge n. 895 del 1967, posto che la condotta di chi detiene munizioni avendo la contestuale disponibilità di una pluralità di armi – che è autorizzato a detenere ma non ad usare – crea una situazione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a quella ingenerata da chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni.
– Sulla discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, in materia di configurazione delle singole ipotesi criminose e di determinazione della pena per ciascuna di esse, v., tra le tante, le richiamate ordinanze n. 177/2003, n. 110/2002 e n. 144/2001.
– Sull'ammissibilità della scelta legislativa di includere in una medesima previsione punitiva una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, restando in tal caso affidato al giudice il compito di far emergere la differenza tra le varie ipotesi criminose, tramite la graduazione della pena da irrogare in concreto nell’ambito della cornice edittale, v. le richiamate sentenza n. 285/1991 e ordinanza n. 145/1998.
– Sul fatto che la detenzione di armi per finalità di collezione si caratterizza per il divieto di uso delle armi stesse da parte del detentore v. la richiamata sentenza n. 68/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/04/1975
n. 110
art. 10
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte