Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Configurazione della fattispecie contravvenzionale della “dichiarazione infedele” e della fattispecie delittuosa della “dichiarazione infedele con danno” - Lamentata irragionevole differenziazione di figure criminose aventi identico dolo specifico - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Configurazione della fattispecie contravvenzionale della “dichiarazione infedele” e della fattispecie delittuosa della “dichiarazione infedele con danno” - Lamentata irragionevole differenziazione di figure criminose aventi identico dolo specifico - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme - le quali delineerebbero una «fattispecie a formazione progressiva», reprimendo l’una la «dichiarazione infedele», e l’altra «la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori» - forniscono risposte repressive assai diverse tra loro, costituendo la prima un illecito contravvenzionale (art. 2621 cod. civ.) e la seconda un illecito di natura delittuosa (art. 2622 cod. civ.), a fronte dell’identità del dolo specifico - di inganno dei soci o del pubblico e di ingiusto profitto - che invece caratterizza le due figure criminose. Il rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità - che investe, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio della figura contravvenzionale -, oltre a non specificare in quale direzione dovrebbe concretamente esplicarsi l'intervento correttivo della Corte, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quo’; a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire 'ex officio' come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme - le quali delineerebbero una «fattispecie a formazione progressiva», reprimendo l’una la «dichiarazione infedele», e l’altra «la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori» - forniscono risposte repressive assai diverse tra loro, costituendo la prima un illecito contravvenzionale (art. 2621 cod. civ.) e la seconda un illecito di natura delittuosa (art. 2622 cod. civ.), a fronte dell’identità del dolo specifico - di inganno dei soci o del pubblico e di ingiusto profitto - che invece caratterizza le due figure criminose. Il rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità - che investe, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio della figura contravvenzionale -, oltre a non specificare in quale direzione dovrebbe concretamente esplicarsi l'intervento correttivo della Corte, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quo’; a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire 'ex officio' come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2621
co.
codice civile
n.
art. 2622
co.
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte