Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  26/05/2004;  Decisione del  26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28488  28490  28491  28492  28493


Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele - Fattispecie contravvenzionale - Lamentata inadeguatezza del modulo contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell’illecito, irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri reati di frode più severamente repressi, non perseguibilità dei fatti commessi all’estero - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2621 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel configurare il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione, offrirebbe una risposta sanzionatoria inadeguata rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell’illecito, determinando altresì una irragionevole disparità di trattamento della fattispecie criminosa considerata rispetto ad altri reati di frode lesivi del medesimo interesse alla trasparenza del mercato e impedendo di perseguire, ai sensi degli artt. 9 e 10 cod. pen., i fatti commessi all’estero i cui effetti lesivi dell’interesse pubblico alla trasparenza del mercato si determinino nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, nel formulare il presente quesito di costituzionalità - che investe, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio della figura contravvenzionale -, oltre a non specificare in quale direzione dovrebbe concretamente esplicarsi l'intervento correttivo della Corte, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quo’: a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ.; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire ‘ex officio’ come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2621  co. 

decreto legislativo  11/04/2002  n. 61  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte