Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori - Fatto commesso nell’ambito di società non quotate - Perseguibilità a querela - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori - Fatto commesso nell’ambito di società non quotate - Perseguibilità a querela - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2622 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell’ambito di società non quotate. Il rimettente, infatti, nel formulare il presente quesito di costituzionalità, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quo’: a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ., anche il delitto di cui alla norma impugnata; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire ‘ex officio’ come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2622 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell’ambito di società non quotate. Il rimettente, infatti, nel formulare il presente quesito di costituzionalità, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quo’: a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ., anche il delitto di cui alla norma impugnata; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire ‘ex officio’ come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2622
co.
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte