Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità delle contravvenzioni - Asserita irragionevolezza di un termine ritenuto eccessivamente breve, irragionevole disparità di trattamento in relazione alla fattispecie delittuosa, irragionevole equiparazione a tutte le altre contravvenzioni punite con l’arresto - Richiesta di ripristino del termine della fattispecie delittuosa - Intervento che esorbita dai limiti del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità delle contravvenzioni - Asserita irragionevolezza di un termine ritenuto eccessivamente breve, irragionevole disparità di trattamento in relazione alla fattispecie delittuosa, irragionevole equiparazione a tutte le altre contravvenzioni punite con l’arresto - Richiesta di ripristino del termine della fattispecie delittuosa - Intervento che esorbita dai limiti del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel configurare il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione, hanno modificato il regime anteriore delle false comunicazioni sociali in punto di prescrizione, in maniera tale da rendere praticamente impossibile l’esaurimento delle attività processuali prima dell’estinzione del reato. Il rimettente, infatti, nel richiedere alla Corte costituzionale di sottoporre la figura contravvenzionale di cui all’art. 2621 cod. civ. ad un termine di prescrizione diverso e più lungo rispetto a quello stabilito per la generalità delle contravvenzioni punite con l’arresto dall’art. 157, primo comma, numero 5), cod. pen., propone una soluzione non solo spiccatamente “creativa” – che già di per sé esula dai limiti del sindacato di costituzionalità – ma addirittura totalmente “eccentrica”, in una cornice di sistema, e tale comunque da determinare una frattura, ‘extra ordinem’, tra natura dell’illecito e regime della prescrizione, attraverso la quale il “declassamento” delle false comunicazioni sociali da delitto a contravvenzione si accompagnerebbe al mantenimento, per la nuova ipotesi contravvenzionale, del termine di prescrizione già proprio del delitto.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel configurare il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione, hanno modificato il regime anteriore delle false comunicazioni sociali in punto di prescrizione, in maniera tale da rendere praticamente impossibile l’esaurimento delle attività processuali prima dell’estinzione del reato. Il rimettente, infatti, nel richiedere alla Corte costituzionale di sottoporre la figura contravvenzionale di cui all’art. 2621 cod. civ. ad un termine di prescrizione diverso e più lungo rispetto a quello stabilito per la generalità delle contravvenzioni punite con l’arresto dall’art. 157, primo comma, numero 5), cod. pen., propone una soluzione non solo spiccatamente “creativa” – che già di per sé esula dai limiti del sindacato di costituzionalità – ma addirittura totalmente “eccentrica”, in una cornice di sistema, e tale comunque da determinare una frattura, ‘extra ordinem’, tra natura dell’illecito e regime della prescrizione, attraverso la quale il “declassamento” delle false comunicazioni sociali da delitto a contravvenzione si accompagnerebbe al mantenimento, per la nuova ipotesi contravvenzionale, del termine di prescrizione già proprio del delitto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art.
co.
legge
03/10/2001
n. 366
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte