Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Previsione di soglie di punibilità a carattere percentuale - Lamentata lesione del principio della riserva assoluta di legge, carenza nella delega legislativa di principi e criteri direttivi relativi alla configurazione delle soglie in questione, nonché arbitraria e scorretta attuazione della delega, lesione del principio di uguaglianza, contrasto con finalità previste da norme internazionali - Richiesta di pronuncia ablativa con effetti estensivi dell’ambito di applicazione della norma incriminatrice - Scelta sottratta al sindacato di costituzionalità - Inammissibilità della questione - Assorbimento di altri profili di inammissibilità.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Previsione di soglie di punibilità a carattere percentuale - Lamentata lesione del principio della riserva assoluta di legge, carenza nella delega legislativa di principi e criteri direttivi relativi alla configurazione delle soglie in questione, nonché arbitraria e scorretta attuazione della delega, lesione del principio di uguaglianza, contrasto con finalità previste da norme internazionali - Richiesta di pronuncia ablativa con effetti estensivi dell’ambito di applicazione della norma incriminatrice - Scelta sottratta al sindacato di costituzionalità - Inammissibilità della questione - Assorbimento di altri profili di inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e dell’art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117 della Costituzione ed all’art. 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, in quanto: a) la prima delle due disposizioni impugnate conterrebbe una «delega in bianco» in materia penale, poiché la previsione di generiche «soglie quantitative», non accompagnata dall’indicazione di specifici parametri di riferimento, non sarebbe idonea ad indirizzare in alcun modo l’attività normativa del legislatore delegato; b) la seconda delle due disposizioni, subordinando la punibilità del reato di false comunicazioni sociali al necessario superamento di determinate "soglie quantitative", da un lato consentirebbe alle soglie di punibilità introdotte dal citato decreto legislativo - in mancanza della fissazione di direttive nella legge delega - di integrare il contenuto precettivo della norma penale, in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge e senza che il legislatore abbia, tra l'altro, spiegato le ragioni delle sue scelte, limitandosi a fornire giustificazioni «non veritiere» o non pertinenti rispetto all’oggetto della delega; da un altro lato lascerebbe irragionevolmente esenti da pena fatti idonei a pregiudicare gravemente la capacità informativa delle comunicazioni sociali, in contrasto, tra l'altro, con l'esigenza – fatta propria dalla citata convenzione OCSE – di impedire la creazione di «fondi neri» utilizzabili a scopo di corruttela. Ed infatti – non potendosi condividere l’assunto del rimettente, secondo cui le anzidette soglie di punibilità si presterebbero ad essere ricomprese nella categoria normativa delle c.d. norme penali di favore, integrando piuttosto le stesse requisiti essenziali di tipicità del fatto –, alla richiesta rimozione delle censurate soglie di punibilità a carattere percentuale, in modo da estendere l’ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 2621 cod. civ. a fatti che attualmente non vi sono compresi, osta il secondo comma dell’art. 25 Cost., il quale - per costante giurisprudenza costituzionale - nell’affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. Tale profilo d'inammissibilità preclude l’esame nel merito anche delle censure di violazione dell’art. 76 della Costituzione.
– Sul fatto che, in virtù del principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, la Corte costituzionale non possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza non possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore, v. le richiamate sentenze n. 49/2002, n. 183, n. 508 e n. 580/2000, n. 411/1995.
– Sulla possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità, anche in 'malam partem', le c.d. norme penali di favore, ossia le norme che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni, v. le richiamate sentenze n. 25/1994, n. 167 e n. 194/1993, n. 148/1983.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e dell’art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117 della Costituzione ed all’art. 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, in quanto: a) la prima delle due disposizioni impugnate conterrebbe una «delega in bianco» in materia penale, poiché la previsione di generiche «soglie quantitative», non accompagnata dall’indicazione di specifici parametri di riferimento, non sarebbe idonea ad indirizzare in alcun modo l’attività normativa del legislatore delegato; b) la seconda delle due disposizioni, subordinando la punibilità del reato di false comunicazioni sociali al necessario superamento di determinate "soglie quantitative", da un lato consentirebbe alle soglie di punibilità introdotte dal citato decreto legislativo - in mancanza della fissazione di direttive nella legge delega - di integrare il contenuto precettivo della norma penale, in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge e senza che il legislatore abbia, tra l'altro, spiegato le ragioni delle sue scelte, limitandosi a fornire giustificazioni «non veritiere» o non pertinenti rispetto all’oggetto della delega; da un altro lato lascerebbe irragionevolmente esenti da pena fatti idonei a pregiudicare gravemente la capacità informativa delle comunicazioni sociali, in contrasto, tra l'altro, con l'esigenza – fatta propria dalla citata convenzione OCSE – di impedire la creazione di «fondi neri» utilizzabili a scopo di corruttela. Ed infatti – non potendosi condividere l’assunto del rimettente, secondo cui le anzidette soglie di punibilità si presterebbero ad essere ricomprese nella categoria normativa delle c.d. norme penali di favore, integrando piuttosto le stesse requisiti essenziali di tipicità del fatto –, alla richiesta rimozione delle censurate soglie di punibilità a carattere percentuale, in modo da estendere l’ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 2621 cod. civ. a fatti che attualmente non vi sono compresi, osta il secondo comma dell’art. 25 Cost., il quale - per costante giurisprudenza costituzionale - nell’affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. Tale profilo d'inammissibilità preclude l’esame nel merito anche delle censure di violazione dell’art. 76 della Costituzione.
– Sul fatto che, in virtù del principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, la Corte costituzionale non possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza non possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore, v. le richiamate sentenze n. 49/2002, n. 183, n. 508 e n. 580/2000, n. 411/1995.
– Sulla possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità, anche in 'malam partem', le c.d. norme penali di favore, ossia le norme che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni, v. le richiamate sentenze n. 25/1994, n. 167 e n. 194/1993, n. 148/1983.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2621
co. 3
codice civile
n.
art. 2621
co. 4
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art. 1
co.
legge
03/10/2001
n. 366
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione OCSE (Parigi 17/12/1997)
n.
art.